Nullità parziale del PRP per incompetenza territoriale dell’Autorità portuale (TAR Sicilia n. 2063 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano Regolatore Portuale non può pianificare aree che, al momento della sua approvazione, eccedono la circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale. La modifica dei limiti territoriali di cui all’art. 6, comma 15, della L. 84/1994 deve precedere l’approvazione del PRP, perché quest’ultimo è l’unico strumento di governo del territorio nel perimetro di competenza dell’Autorità. Laddove l’Ente portuale eserciti il potere pianificatorio oltre i propri confini, invadendo aree ascritte ad altro plesso amministrativo, si configura un’ipotesi di difetto assoluto di attribuzione e il provvedimento è nullo, ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990, nella parte eccedente.

Il Fatto

Il ricorso è proposto da due associazioni ambientaliste avverso la delibera con cui il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale ha approvato il nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto, unitamente al Documento di Programmazione Strategica di Sistema e alla revisione conseguente alla VAS. Le ricorrenti contestano che la pianificazione sia stata estesa alle aree della scogliera lavica e della foce del torrente, esorbitando dai confini dell’Ente.

L’Autorità resistente ha eccepito il difetto di legittimazione di una delle associazioni, la tardività di una censura e l’inammissibilità dell’intervento spiegato dal titolare di una concessione demaniale marittima. Il Comune, evocato in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che la definizione del procedimento di modifica dei confini nulla aggiunge a quanto già controdedotto e che la causa può essere decisa prescindendo da esso.

Sul piano processuale, il Tribunale ha estromesso il Comune per carenza di legittimazione passiva, non essendo titolare del potere pianificatorio, riservato in via esclusiva all’Autorità di Sistema Portuale dall’art. 5, comma 1-quinquies, della L. 84/1994. Ha invece ritenuto ammissibile la posizione dell’associazione articolazione territoriale di un sodalizio riconosciuto, sussistendo la vicinitas e un’azione protratta nel tempo, e ha dichiarato inammissibile il secondo ricorrente per difetto di legittimazione e di interesse. L’intervento del concessionario è stato escluso perché il suo è un cointeresse autonomo, azionabile in via principale.

Nel merito, la prima censura è stata dichiarata tardiva: il vizio procedimentale legato alla mancata VAS sul Documento di Programmazione andava fatto valere dalla sua approvazione, non da quella del PRP.

È invece fondato il secondo motivo. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2023, che ha espunto le parole relative alle ulteriori aree esterne alla circoscrizione. La modifica dei limiti territoriali, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, deve temporalmente precedere l’approvazione del PRP. L’Autorità, pur avendo avviato l’iter, ha approvato il Piano prima dell’estensione: la pianificazione eccede dunque i confini vigenti e l’Ente ha straripato dai propri poteri, invadendo aree del demanio marittimo regionale. Il vizio è riqualificato come nullità parziale ex art. 21-septies della L. 241/1990.

Il terzo motivo è in parte assorbito, per il principio secondo cui il giudice non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, e in parte infondato quanto al recepimento delle prescrizioni di VAS e delle osservazioni della Soprintendenza. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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