Ottemperanza al decreto ingiuntivo per crediti del personale scolastico (TAR Sicilia n. 664 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale, non opposto e ritualmente notificato all’Amministrazione, ha diritto all’esecuzione integrale della prestazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669, l’obbligo di adempiere permane per la parte residua, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Il commissario ad acta può essere nominato, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, attingendo alle risorse interne. In tal caso non è dovuto alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Una docente otteneva, davanti al Tribunale di Siracusa – Sez. lavoro e Previdenza, un decreto ingiuntivo con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato al pagamento di una somma per crediti retributivi, oltre interessi, rivalutazione e spese. Il titolo non veniva opposto e risultava notificato all’Amministrazione.
Non essendo intervenuto il pagamento integrale, la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza avanti il TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del titolo. Il Ministero e gli uffici scolastici resistenti si costituivano con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i presupposti dell’azione. Il titolo azionato non è stato opposto, è stato ritualmente notificato e dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 L. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione consolida quindi l’interesse all’ottemperanza.
Il punto decisivo riguarda l’onere probatorio. L’Amministrazione non ha dimostrato, come pure le incombeva, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La ricorrente ha anzi dichiarato un versamento solo parziale: ciò delimita l’oggetto dell’ottemperanza alla somma residua ancora non corrisposta.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento del residuo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente interno all’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario di comprovata professionalità. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inerzia.
Il Tribunale precisa che al commissario non spetta alcun compenso, perché la sua attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3246 del 2025. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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