Revoca del contributo per sviamento dei fondi e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 663 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. Spetta al giudice ordinario la controversia che attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto dell’inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite o dell’acclarato sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato, anche quando l’atto sia formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione. Spetta invece al giudice amministrativo la controversia relativa alla fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ovvero al caso in cui la concessione sia annullata o revocata per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse. Ne deriva che, contestando l’Amministrazione il non corretto impiego delle somme erogate, la posizione del beneficiario assume la consistenza del diritto soggettivo alla loro conservazione.

Il Fatto

Con decreto assessoriale l’Amministrazione regionale ha revocato il provvedimento di concessione di un contributo in conto capitale, pari al 60% di una spesa ammessa di poco inferiore al milione di euro, insieme al successivo decreto di saldo. La revoca si fonda sugli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali emerge che il beneficiario si sarebbe reso responsabile di irregolarità penalmente rilevanti e determinanti ai fini dell’indebita percezione dei contributi, essendo le fatture di buona parte dei lavori riferibili a operazioni inesistenti.

Il beneficiario ha impugnato la revoca davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, consolidamento del finanziamento e legittimo affidamento, con conseguente domanda risarcitoria. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso. Il Collegio ha formulato avviso di un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il criterio di riparto, per le controversie in materia di concessione e revoca di contributi pubblici, è quello fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere: la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’Amministrazione resta solo la verifica dei presupposti, senza apprezzamento discrezionale sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 19425 del 2021, che ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, allorché si contesti l’inadempimento del beneficiario o lo sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato. Nella stessa direzione sono stati citati Sezioni Unite n. 3057 del 2016, n. 21549 del 2017, n. 4359 del 2018 e n. 3166 del 2019, nonché l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2014 del Consiglio di Stato.

Nel caso concreto, l’Amministrazione contesta al ricorrente il non corretto impiego del contributo. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza emerge che la ditta esecutrice della maggior parte dei lavori non avrebbe assunto manodopera nel periodo di riferimento, non disporrebbe di mezzi e attrezzature idonei e sarebbe stata interposta al fine di sovrafatturare le prestazioni. Sono stati inoltre rilevati acquisti non riscontrati, forniture di importo inferiore a quello rendicontato e pagamenti ritenuti simulati, con trasferimenti di fondi tra il beneficiario e il titolare di impresa edile.

Da qui la conclusione: trattandosi di sviamento dei fondi erogati rispetto al programma finanziato, la posizione del beneficiario assume la consistenza del diritto soggettivo alla loro conservazione, con spettanza della giurisdizione al giudice ordinario. La domanda potrà essere riproposta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della natura formale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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