Sospensione della patente di guida: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2364 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, sopravvenuta nelle more del processo, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La valutazione dell’interesse ad agire è ancorata al momento della decisione e non può prescindere da fatti sopravvenuti che abbiano eliminato l’utilità concreta della pronuncia di merito richiesta. In tale evenienza, la declaratoria di improcedibilità non richiede l’esame dei motivi di ricorso e le spese di lite possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile aveva disposto la sospensione della patente di guida, deducendo plurimi vizi di legittimità. Nelle more del giudizio, tuttavia, la parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuta sopravvenienza di fatti tali da privarla di qualsivoglia interesse concreto e attuale alla definizione del contenzioso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese. Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente, ha rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile il ricorso: la verifica della sussistenza dell’interesse ad agire deve essere condotta con riferimento al momento della decisione. L’eliminazione di qualsivoglia utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione determina, infatti, il venir meno della condizione dell’azione.
Sul punto, il Tribunale ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti. La declaratoria, pertanto, prescinde dall’esame dei motivi di ricorso e si fonda esclusivamente sulla cessazione della materia del contendere dal punto di vista dell’interesse processuale.
In accoglimento della richiesta della stessa parte ricorrente, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite per giusti motivi. Ha infine disposto l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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