Esecuzione del giudicato e commissario ad acta interno senza compenso (TAR Sicilia n. 819 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., il creditore può ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo, ritualmente notificato all’amministrazione, decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non può sottrarsi all’adempimento se non prova, come è suo onere, di avere dato esecuzione al titolo. Il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente interno all’ente debitore, il quale non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È coerente con la funzione sollecitatoria dell’ottemperanza il rigetto della domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quando l’ordine di esecuzione e la previsione dell’intervento sostitutivo risultino sufficienti.
Il Fatto
Una società creditrice di un Comune ha agito in via monitoria davanti al giudice ordinario, ottenendo un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme per lavori eseguiti. Il decreto non è stato opposto, è divenuto esecutivo ed è stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dalla legge, la società ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo che fosse ordinato all’ente il pagamento e che fossero adottate le misure coercitive del caso.
Il Comune non si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato consiste in un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, ritualmente notificato all’amministrazione; da tale notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non vi è dunque alcun ostacolo processuale all’esame nel merito della pretesa esecutiva.
Sul piano sostanziale, il TAR rileva che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al decreto ingiuntivo. L’ente, rimasto contumace, non ha allegato né documentato alcun adempimento. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento di tutte le somme indicate, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Rigetta invece la domanda di rifusione delle spese di precetto: il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile a libera scelta del creditore e non può essere posto a carico della controparte.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale dello stesso Comune, con ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e la scelta di un soggetto interno evita ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale. L’incarico costituisce obbligo cui il dipendente non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice.
Il TAR disattende infine la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: la mera previsione dell’intervento sostitutivo del commissario è reputata sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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