Ottemperanza di sentenza civile: difetto di giurisdizione e mera esecuzione (TAR Sicilia n. 814 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, chiamato a eseguire una sentenza del giudice ordinario, dispone di poteri meramente esecutivi. Egli non può integrare né interpretare il giudicato, né colmare gli spazi vuoti della decisione civile, perché non è fornito di giurisdizione sul rapporto sostanziale oggetto del giudicato stesso. Qualora il titolo civile rechi una condanna generica, la sua attuazione implicherebbe un accertamento sul merito del rapporto sottostante, riservato al giudice ordinario. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’indicazione del giudice ordinario quale organo munito di giurisdizione, davanti al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto incidente di esecuzione per ottenere l’effettiva esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto alla progressione retributiva per fasce di anzianità, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale amministrativo aveva già accolto il precedente ricorso in ottemperanza con distinta sentenza.

Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dato esecuzione solo parziale al giudicato, corrispondendo una somma largamente inferiore a quella quantificata dal consulente di parte, perché avrebbe calcolato il trattamento considerando la lavoratrice come neoassunta per ogni anno, senza tener conto dell’anzianità maturata. L’Amministrazione ha replicato che il giudicato riguardava solo le differenze maturate nei periodi coperti dai contratti a tempo determinato e sino alla data di deposito del ricorso civile, e che le pretese ulteriori, comprese quelle successive all’immissione in ruolo, sarebbero estranee al giudicato. La causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti in ordine al possibile difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la questione sottoposta concerne l’esatta interpretazione della decisione adottata dal giudice ordinario. Da qui il rilievo del proprio difetto di giurisdizione, fondato su un orientamento giurisprudenziale consolidato che il Collegio richiama in modo diffuso.

Il giudice dell’ottemperanza di una sentenza civile svolge essenzialmente una mera attività esecutiva. Non può integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza. Gli è preclusa quell’attività di precisazione e integrazione del giudicato che caratterizza l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nel fenomeno del giudicato a formazione progressiva. Il punto decisivo è che il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato civile.

Il Collegio richiama, tra le altre, la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2151 del 2020 e quella del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020: i poteri cognitori sono limitati alla mera esecuzione del titolo, senza possibilità di interpretazione o integrazione. Richiama altresì la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5201 del 2020, secondo cui riconoscere un potere integrativo del giudice civile equivarrebbe ad ammettere la sindacabilità del rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione.

Assume rilievo, inoltre, il richiamo operato dal Collegio alla pronuncia del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 4158 del 2020: una statuizione di condanna generica non è suscettibile di esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza, perché difetta del requisito di liquidità del titolo e perché la sua attuazione richiederebbe un accertamento nel merito del rapporto sottostante, riservato al giudice ordinario.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario come munito di giurisdizione e la sede in cui riproporre la domanda ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tenuto conto della natura della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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