Ottemperanza al giudicato e interessi sulla sorte capitale (TAR Calabria n. 1226 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione debitrice è tenuta all’integrale adempimento della pretesa creditoria accertata con la decisione passata in giudicato. Il pagamento della sola sorte capitale, accettato dal creditore, non esaurisce l’obbligo: residua il debito degli interessi legali maturati sulla sorte capitale dalla data della domanda giudiziale fino al giorno dell’effettivo soddisfo, ai sensi dell’art. 1282 c.c. Il giudice amministrativo,accertata la parziale inesecuzione, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta. La condanna alla somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è esclusa quando risulti iniqua, avuto riguardo al parziale adempimento già intervenuto.

Il Fatto

Un creditore ha ottenuto dal Tribunale di Castrovillari una sentenza di condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali dalla domanda ed accessori. La decisione è passata in giudicato e il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione.

Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e, inoltre, la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. Il Comune si è costituito depositando documentazione del pagamento effettuato dopo la proposizione del ricorso e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il creditore ha replicato che l’atto di liquidazione non comprendeva gli interessi sulla sorte capitale, così escludendo la cessazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione passata in giudicato. Il thema decidendum si sposta quindi sulla verifica di ciò che il pagamento intervenuto ha effettivamente soddisfatto.

L’esame dell’atto di liquidazione depositato in giudizio mostra che esso non reca menzione del pagamento degli interessi dovuti sulla sorte capitale. Il creditore, dal canto suo, ha inteso accettare il pagamento della sola sorte capitale. Da qui la conseguenza: il Comune non ha integralmente adempiuto al giudicato, essendo tenuto al pagamento degli interessi maturati sulla sorte capitale dalla data della domanda giudiziale fino al giorno dell’effettivo soddisfo.

Sul punto il Tribunale richiama l’art. 1282 c.c. e i precedenti di legittimità citati (Cass. civ. Sez. I n. 3944 del 1999; Cass. civ. Sez. I n. 11786 del 1990), confermando il saggio legale per il computo degli interessi. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza sotto questo profilo.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale la ritiene iniqua nel caso concreto, essendovi stato un parziale adempimento da parte dell’amministrazione resistente. In accoglimento del ricorso, viene dichiarato l’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già pagato, con assegnazione di un termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, è nominato commissario ad acta il Segretario Comunale, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte ricorrente; il relativo compenso sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore costituito, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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