Ottemperanza del giudicato del Giudice di Pace e poteri del commissario ad (TAR Basilicata n. 426 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione di fronte a un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario integra violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, detratto quanto già corrisposto. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il ricorso è fondato e si nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del Giudice di Pace, la Regione Basilicata è stata condannata a pagare determinate somme in favore dei ricorrenti, ivi incluse le spese di lite liquidate in favore del procuratore del giudizio. La pronuncia, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione, è divenuta irrevocabile.

Poiché l’ente non ha adempiuto, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale attuazione del comando giurisdizionale, la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La Regione, regolarmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché il termine di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, essendo il titolo notificato alla pubblica amministrazione.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’inerzia dell’ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto il principio secondo cui l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore, con espresso richiamo a Cassazione civ., sez. un., n. 12533/2001.

Ne consegue la dichiarazione dell’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute in virtù di quel titolo, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto. L’adempimento è imposto entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, incaricato del compimento degli atti necessari all’esecuzione. Il compenso commissariale, esigibile all’esito dell’incarico, è posto a carico dell’ente intimato.

Quanto alle spese del giudizio, che seguono la soccombenza, il Collegio precisa che in esse rientrano in modo omnicomprensivo le spese accessorie, ovverosia spese, diritti e onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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