Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 433 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 opera con i necessari adattamenti al rito amministrativo e non richiede la spedizione del titolo in forma esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. ne fa espressamente a meno. L’amministrazione intimata non può giustificare l’inerzia eccependo la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento o trasmette gli atti all’organo competente. Accertata la mancata esecuzione, il giudice accoglie il ricorso, assegna un termine per l’ottemperanza e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione per l’importo riconosciuto. La sentenza, notificata in forma esecutiva, è divenuta cosa giudicata.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 74 cod. proc. amm. e definisce la causa con sentenza in forma semplificata, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso. Rileva la presenza del titolo esecutivo e l’avvenuta scadenza del termine di centoventi giorni, ritenendo applicabile al rito amministrativo l’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Il Tribunale precisa che la spedizione in forma esecutiva, richiesta solo ai fini dell’esecuzione civile, non è necessaria nel giudizio di ottemperanza: l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. lo esclude espressamente. Respinto ogni adattamento che trasferisca al rito amministrativo un requisito proprio dell’esecuzione forzata.
Quanto all’inerzia dell’amministrazione, il Collegio osserva che l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento o di trasmettere gli atti all’organo competente. Il Ministero non può quindi invocare la competenza di altro organo centrale per sottrarsi all’esecuzione.
Il ricorso è accolto. Le somme accertate vanno accreditate sulla carta elettronica della docente, con accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora, tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi.
Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, per gli accertamenti di competenza in relazione ai profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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