Illecito professionale e penali: legittima l’esclusione dalla gara (TAR Lombardia n. 1314 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante esercita un potere discrezionale nel valutare la sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. Nel compiere tale apprezzamento, essa può valorizzare congiuntamente la revoca di una precedente aggiudicazione e il numero e la gravità delle penali contrattuali irrogate da altre amministrazioni. Il termine triennale di rilevanza dell’illecito, ex art. 80, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016, decorre dalla data di adozione del provvedimento ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che lo conferma. Le difformi valutazioni compiute da altre stazioni appaltanti sui medesimi fatti non integrano disparità di trattamento, salvo che le fattispecie siano perfettamente identiche.
Il Fatto
Con bando del 4 aprile 2023, il Comune di Cusago avvia una procedura per l’affidamento in concessione dei servizi educativi di un polo di infanzia 0-6. La società cooperativa ricorrente partecipa e, in sede di DGUE e dichiarazioni integrative, rappresenta alcune pregresse vicende professionali.
Dopo un contraddittorio procedimentale attivato con richiesta di chiarimenti, la stazione appaltante dispone l’esclusione della concorrente ai sensi dell’art. 80, comma 4, lett. c) e c-ter), d.lgs. n. 50/2016. La ricorrente impugna il provvedimento e, successivamente, l’aggiudicazione disposta in favore di altra cooperativa, proponendo motivi aggiunti. Resiste il Comune di Cusago.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il ricorso introduttivo, da cui dipende l’interesse ai motivi aggiunti. Respinta l’eccezione di inammissibilità in applicazione del principio della ragione più liquida, il Tribunale affronta il tema del termine triennale di rilevanza dell’illecito professionale.
La ricorrente sosteneva che la vicenda di Velletri fosse ormai irrilevante per decorso del triennio. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: il dies a quo decorre dalla definitività del provvedimento, che si sostanzia nella mancata impugnazione o nel passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso di specie, la revoca dell’aggiudicazione, impugnata e confermata con sentenza, è divenuta definitiva solo nel giugno 2020. Il termine era dunque ancora aperto sia alla pubblicazione del bando sia alla presentazione dell’offerta.
Superata la censura temporale, il Collegio conferma la natura discrezionale della valutazione. Non è irragionevole che la stazione appaltante tragga elementi di inaffidabilità dal rifiuto di stipulare il contratto in una precedente vicenda. Le difformi valutazioni di altre amministrazioni, richiamate dalla ricorrente, non sono dirimenti: la disparità di trattamento rileva solo in caso di perfetta identità delle fattispecie.
La motivazione dell’esclusione si fonda anche sulle numerose penali contrattuali irrogate alla ricorrente, alcune delle quali superano la soglia di rilevanza dell’1% dell’importo contrattuale. Assume rilievo pure la risoluzione consensuale disposta da un Comune, non priva di significato per la delicatezza dell’appalto, trattandosi di servizi rivolti a bambini in tenera età.
Infine, il Tribunale rigetta la censura sulla violazione del contraddittorio: la stazione appaltante ha attivato un procedimento istruttorio e valutato la documentazione. Nelle procedure concorsuali non trova applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorso introduttivo è respinto; i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.