La prescrizione in sanatoria recepita dagli impegni del richiedente non è lesiva ed esclude il fumus (TAR Basilicata n. 75 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di efficacia apposta al permesso di costruire in sanatoria, che imponga la cessione gratuita di aree all’amministrazione comunale, il frazionamento catastale e la demolizione di opere preesistenti, non è lesiva dell’interesse del richiedente quando risulti recepitiva degli impegni dallo stesso volontariamente assunti in sede procedimentale. In tal caso, difetta il presupposto del fumus boni iuris richiesto per la concessione della misura cautelare, non potendo configurarsi alcuna lesione attuale o potenziale derivante da una prescrizione che riproduce la manifestazione di volontà negoziale del privato. La reazione processuale avverso tale atto si rivela, pertanto, priva di sufficienti profili di fondatezza, restando assorbita ogni valutazione in ordine al periculum in mora, la cui grave ed irreparabile natura non risulta comunque provata.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare, impugnavano il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune, nella parte in cui l’atto recava una condizione di efficacia subordinata alla cessione gratuita all’amministrazione delle particelle nn. 3169, 3170 e 3171, con rogito e previa demolizione delle opere preesistenti. Avverso tale prescrizione, nonché avverso le note endoprocedimentali richiamate, i ricorrenti proponevano ricorso, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Si costituiva il Comune, eccependo preliminarmente questioni di rito e contestando nel merito la fondatezza dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della fase, sprovvisto di sufficienti profili di fondatezza. Il Collegio ha rilevato che la prescrizione impugnata non era frutto di una determinazione unilaterale dell’amministrazione, ma risultava sostanzialmente recettiva dei contenuti della nota formulata dagli stessi ricorrenti in data 17/9/2025. Con tale nota, i privati si erano infatti impegnati nei confronti del Comune, in caso di accoglimento dell’istanza, al compimento delle attività poi confluite nella condizione contestata: il frazionamento catastale, l’arretramento del muretto e la cessione gratuita delle aree.
Da tale ricostruzione, il Tribunale ha tratto il convincimento che l’atto impugnato non potesse produrre alcuna lesione, attuale o potenziale, all’interesse dei ricorrenti, atteso che la condizione di efficacia si limitava a recepire un impegno liberamente assunto dagli stessi in una prospettiva di buona fede e correttezza nei confronti dell’ente locale. La prescrizione, pertanto, non introduceva alcun elemento nuovo o gravoso rispetto alla volontà negoziale già espressa, venendo meno il requisito del fumus boni iuris.
In via assorbente, il Collegio ha inoltre rilevato la mancata prova del pregiudizio grave ed irreparabile, richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Gli effetti della condizione, pur essendo suscettibili di esecuzione, non risultavano assistiti da quel carattere di urgenza e irreparabilità che avrebbe giustificato l’anticipazione delle tutele.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di fase, liquidate in via forfetaria in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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