Inquinamento acustico e legittimità dell’ordinanza sindacale di sospensione (TAR Campania n. 412 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995 per la tutela dell’inquinamento acustico costituisce legittimo esercizio del potere di autotutela in materia di immissioni sonore. Il superamento dei limiti di emissione, accertato in sede di verificazione, può fondare la sospensione dell’attività produttiva sino alla dimostrazione documentata della rimozione delle cause. Il relativo accertamento tecnico non necessita di essere reiterato in sede cautelare qualora i suoi esiti siano stati comunque acquisiti e valorizzati nel giudizio. La valutazione dell’impatto sulla vivibilità dell’area integra il presupposto dell’atto, senza che occorra una nuova istruttoria. La domanda cautelare di sospensione dell’ordinanza va respinta quando la verificazione abbia confermato il superamento dei limiti, restando assorbita ogni ulteriore doglianza sulla congruità dell’accertamento.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Sindaco di San Marzano sul Sarno, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995, aveva disposto la sospensione dell’attività produttiva svolta presso un immobile sito in via Papa Giovanni XXIII, a causa del superamento del limite differenziale di immissione acustica accertato dall’ARPAC. Il provvedimento subordinava la ripresa dell’attività alla produzione di una relazione fonometrica di verifica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, attestante il rispetto dei limiti di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997 e del Regolamento Acustico Comunale.

La società proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento dell’atto e la sospensione cautelare della sua efficacia, deducendo vizi di legittimità e contestando l’accuratezza dell’accertamento acustico. Si costituivano il Comune, il Sindaco quale Ufficiale di Governo e l’ARPAC.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto esaminato l’istanza cautelare alla luce degli esiti della verificazione disposta nel corso del giudizio, che aveva comunque evidenziato il superamento dei limiti di emissione sonora e il conseguente impatto sulla vivibilità dell’area. Tale elemento ha assunto rilievo decisivo nella valutazione del fumus boni iuris, poiché ha confermato la sussistenza dei presupposti fattuali posti a base dell’ordinanza impugnata.

La Corte ha quindi respinto la domanda cautelare, ritenendo non suscettibile di favorevole apprezzamento l’istanza di sospensione. Il provvedimento sindacale, fondato sull’accertamento dell’ARPAC, risulta proporzionato e adeguato allo scopo di tutela della salute e dell’ambiente, non emergendo profili di manifesta illegittimità tali da giustificare l’adozione di una misura cautelare.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha considerato prevalente l’interesse pubblico alla immediata cessazione delle immissioni acustiche, in considerazione dell’impatto negativo sulla qualità della vita dei residenti. La sospensione dell’attività è stata ritenuta misura necessaria e temporanea, idonea a garantire il ripristino della legalità violata.

Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare, in considerazione della natura tecnica delle questioni trattate e della complessità della vicenda, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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