Illegittima la riapertura dei termini per sanare l’offerta tecnica mancante (TAR Sardegna n. 903 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti attivi della pubblica amministrazione, non trovano applicazione il rito speciale e il termine di trenta giorni di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., ma il termine ordinario di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a. La rimessione in termini disposta dalla commissione di gara per consentire a un concorrente di presentare un’offerta tecnica originariamente non depositata è illegittima, perché integra una sanatoria postuma di un elemento essenziale dell’offerta. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la formazione tardiva dell’offerta tecnica dopo la scadenza del termine perentorio fissato dalla lex specialis.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica impugnava l’aggiudicazione di una procedura comparativa per la locazione di un’area di proprietà regionale destinata a impianto sportivo. La ricorrente lamentava che la commissione di gara avesse disposto la riapertura dei termini per consentire alla controinteressata di presentare una nuova manifestazione di interesse comprensiva di un’offerta tecnica inizialmente non allegata alla domanda di partecipazione.
La ricorrente, che aveva formulato espressa eccezione a tale riapertura, si vedeva altresì attribuire punteggio zero per il criterio “Entità e tipologia dell’investimento” per la mancata produzione di una relazione asseverata da tecnico abilitato, senza possibilità di integrazione. Proposte tre distinte censure, la controinteressata eccepiva preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR disattende l’eccezione di tardività. Il provvedimento di aggiudicazione era stato comunicato alla ricorrente il 28 ottobre 2025 e la fattispecie concerne un contratto attivo della pubblica amministrazione. Ne consegue l’inapplicabilità del rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., riservato alle procedure disciplinate dal d.lgs. n. 36 del 2023, e l’applicazione del termine ordinario di sessanta giorni ai sensi dell’art. 29 c.p.a.
Quanto ai verbali di riapertura dei termini, il Collegio esclude la loro autonoma lesività, poiché l’interesse concreto all’impugnazione è sorto solo con l’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione.
Nel merito, il primo motivo di gravame è fondato e assorbe le ulteriori censure. L’Avviso pubblico, letto nel suo complesso, non presentava profili di ambiguità: l’art. 7 individuava puntualmente i criteri di valutazione comparativa e richiedeva espressamente la produzione di una relazione asseverata da tecnico abilitato per il criterio relativo all’investimento. La contestuale presentazione dell’offerta tecnica entro il termine di partecipazione era quindi desumibile dalla struttura della procedura.
La decisione della commissione di riaprire i termini si è tradotta in una sostanziale rimessione in termini finalizzata a sanare l’omessa presentazione di un elemento essenziale dell’offerta. Ciò contrasta con i principi di par condicio, autoresponsabilità e immodificabilità dell’offerta, non potendo il soccorso istruttorio supplire alla formazione postuma dell’offerta tecnica.
Irrilevante, infine, che la riapertura fosse rivolta a entrambi i partecipanti e disposta prima dell’apertura delle offerte tecniche: l’illegittimità risiede nell’aver consentito la presentazione tardiva di un’offerta inizialmente mancante, alterando la regola della contestualità e completezza delle offerte alla scadenza del termine. Il Collegio annulla gli atti impugnati e demanda all’amministrazione la definizione del procedimento in conformità ai principi enunciati, compensando le spese per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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