L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per la carta docente (TAR Veneto n. 1680 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanni l’Amministrazione a un adempimento, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale azione è finalizzata a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo può disporre l’adempimento con la nomina di un commissario ad acta. Non sussistono i presupposti per la condanna alla penalità di mora quando gli interessi legali sulla somma dovuta siano idonei a compensare il danno da ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della carta docente per gli anni di insegnamento 2020/2021 e 2022/2023 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di euro 1.000,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione.
Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, senza che il Ministero avesse ottemperato, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della pronuncia e l’avvenuta notifica al Ministero, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra nel novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza, richiamando la previsione dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ammette tale azione proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il ricorso è stato ritenuto fondato in quanto l’Amministrazione intimata, non costituendosi, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di procedere, entro sessanta giorni, all’accredito della somma sul portafoglio del docente per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Collegio ha infine escluso la condanna alla penalità di mora, ritenendo gli interessi di mora sulla somma dovuta idonei a compensare il danno da ritardo, e ha condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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