Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 788 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022 ha eliminato l’onere di apporre la formula esecutiva, essendo sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e, per il caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta, il cui incarico è intrinsecamente obbligatorio e funzionale alla sola attuazione della pronuncia, non alla cura dell’interesse pubblico.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Cremona una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti. Il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. L’Amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma, senza adempiere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria depositata in giudizio, e integra pertanto la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm..

È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta prima della notifica del ricorso per ottemperanza. Nel periodo anteriore a tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto, secondo la disciplina dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 richiamata in motivazione.

Il Tribunale ricorda che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva: è sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. Il requisito del titolo esecutivo è dunque soddisfatto.

Accertato l’inadempimento, il ricorso è accolto. Il Ministero viene condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, mediante corresponsione dell’importo liquidato dal giudice del lavoro, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e quelli maturati dalla formazione del giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm..

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, con facoltà di delega. Il Collegio ne precisa la natura: esso agisce su semplice richiesta dell’interessata quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta senza giustificato motivo. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non consiste nel curare l’interesse pubblico, ma nel dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati. Sul punto è richiamato un precedente del giudice amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione proporzionale, in considerazione della serialità dei ricorsi patrocinati dai medesimi difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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