Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 91 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla carta docente accertato con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato integra un obbligo di facere a carico dell’Amministrazione scolastica, azionabile davanti al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione può essere condannata a dare completa esecuzione al titolo entro un termine assegnato dal giudice. Per il caso di perdurante inerzia va nominato un commissario ad acta, senza diritto a compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza, pubblicata il 29 ottobre 2024, che ha accertato il loro diritto a ricevere la carta docente per specifici anni scolastici e ha condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione il beneficio o altro equipollente.

Il titolo è stato notificato il 10 gennaio 2025, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 25 giugno 2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, qualificandolo come azione di ottemperanza al giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

Il percorso argomentativo poggia su due presupposti verificati dal giudice: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, termine entro cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Accertata l’inerzia, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione al titolo per la parte concernente la carta docente, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha poi scandito il meccanismo sostitutivo: decorso inutilmente tale termine, provvede, entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta.

Il commissario è stato nominato nel direttore generale della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, o in un dirigente o funzionario da questi delegato, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa regionale. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Tribunale ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità delle parti interessate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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