Sindacabilità dei quesiti concorsuali solo per errore manifesto (TAR Lazio n. 6950 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione e l’individuazione dei quesiti di una prova concorsuale rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione ed è censurabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice sostituire il proprio sindacato alle valutazioni della Commissione. Le risposte considerate esatte dalla Commissione costituiscono le soluzioni corrette, mentre le altre opzioni rappresentano meri “distrattori”, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato. La circostanza che un quesito verta su materia giuridica non rende il merito della prova sindacabile dal giudice, poiché ciò sovrapporrebbe il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della Commissione di concorso. La mancata correzione di altri quesiti denunciati come irregolari, a fronte della rettifica di un solo item, conferma che le decisioni sul contenuto dei quesiti appartengono al merito amministrativo.
Il Fatto
Una docente di ruolo, esclusa dalla procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico per mancato superamento della prova scritta, impugnava i provvedimenti relativi all’attribuzione del punteggio, pari a 62/100, sufficiente al superamento della prova ma rettificato in peius rispetto ai 63 punti originariamente attribuiti. La candidata, che aveva richiesto la revisione di alcune domande asseritamente errate, deduceva che taluni quesiti presentassero risposte erronee, svianti e ambigue, tali da compromettere l’esito della selezione indetta con D.D.G. n. 1259/2017 e attuata con D.M. 8 giugno 2023 n. 107. A seguito della correzione di un solo quesito, disposta dall’Amministrazione dopo segnalazioni di candidati, la ricorrente contestava la mancata revisione complessiva degli items somministrati, sostenendo che il punteggio effettivamente spettante sarebbe stato migliore. Il ricorso veniva integrato con motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva e le successive rettifiche, fino a quella disposta con decreto prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto preliminarmente la richiesta di integrazione del contraddittorio per i motivi aggiunti notificati il 13 gennaio 2026, rilevando che le censure articolate erano già state affrontate e respinte dalla stessa Sezione con orientamento costante, citando la sentenza n. 24162 del 31 dicembre 2025. Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice amministrativo sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ordinanza n. 2906 del 3 luglio 2024).
Quanto ai quesiti specificamente contestati, relativi alle assenze retribuite del dirigente scolastico ai sensi dell’art. 15 del CCNL 2016-2018 e all’integrazione scolastica ex art. 12 della legge n. 104/1992, il Tribunale ha escluso ogni manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Le risposte considerate esatte dalla Commissione sono risultate quelle sicuramente corrette, mentre le altre opzioni costituivano meri “distrattori”, con soli margini di plausibilità, la cui funzione è proprio quella di verificare la solidità della preparazione del candidato. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza dei quesiti o delle risposte fornite dall’Amministrazione.
Il Collegio ha poi disatteso la tesi della difesa, secondo cui il merito dei quesiti sarebbe sindacabile dal giudice in quanto a contenuto tecnico-giuridico. Tale impostazione fonderebbe una tutela a intensità differenziata a seconda dell’oggetto della prova, sovrapponendo il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell’ambito valutativo proprio della Commissione di concorso. Il processo verterebbe così non più sull’attività della Commissione ma direttamente sull’accertamento dell’idoneità del candidato, in dipendenza della circostanza occasionale che la prova riguardi quesiti di natura giuridica.
Quanto alla circostanza che sia stato corretto un solo quesito e non anche gli altri denunciati, il Tribunale ha osservato che tale evenienza conferma, anziché smentire, che le decisioni sul contenuto e sui presupposti dei quesiti appartengono al merito amministrativo, sottratto al sindacato giurisdizionale in assenza di errori evidenti. Anche la censura relativa al tenore dei quesiti, piuttosto che alle risposte, è stata respinta: i quesiti possono contenere margini di valutazione del significato, compatibili con il profilo professionale del Dirigente Scolastico, chiamato a risolvere questioni di natura tecnica e interpretativa, salva l’ipotesi di errore oggettivo, non ravvisabile nella specie.
Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è stato pertanto dichiarato manifestamente infondato e respinto, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale.
Nota della Redazione
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