Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e termine dilatorio (TAR Sicilia n. 971 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, è rispettato quando il ricorso sia notificato dopo la sua scadenza, restando a tal fine irrilevante la decorrenza dei termini sostanziali. Il Collegio accerta il passaggio in giudicato del provvedimento azionato, che deve essere comprovato ogni qualvolta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. La nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento tutela adeguatamente la posizione del creditore, così che la richiesta di misure ulteriori ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. va respinta.
Il Fatto
Con sentenza n. 651/2025 del 19.06.2025, il Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro e Previdenza, aveva confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 265/2017 e, per gli effetti, condannato l’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” di Vizzini al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.695,00 oltre accessori, distratte in favore del difensore.
Notificata la sentenza in forma esecutiva il 29.07.2025, la struttura non aveva adempiuto. Il ricorrente, decorsi i 120 giorni, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, notificato il 27 gennaio 2026, chiedendo anche l’adozione delle misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiamando l’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e le successive modifiche. Poiché la notificazione del ricorso è intervenuta il 27.01.2026, oltre cinque mesi dopo la notifica della sentenza azionata, il termine risulta ampiamente decorso.
Il Collegio ha poi accertato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, condizione necessaria allorché non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto richiama Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e valorizza l’attestazione di segreteria del 29.07.2025 prodotta in giudizio.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il ricorso va dunque accolto, con ordine alla struttura intimata di provvedere al pagamento della somma di euro 2.695,00, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di assicurare l’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente. Questa scelta processuale sorregge il rigetto della domanda di adozione di ulteriori misure: pur mancando, nella sentenza ottemperanda, una clausola di implementazione degli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, la nomina del commissario assicura adeguata tutela al valore reale del credito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con condanna dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.