Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere: la soccombenza virtuale giustifica la condanna alle spese (TAR Sardegna n. 622 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato intervenuto dopo la notifica del ricorso, non comporta di per sé l’esclusione della condanna alle spese di lite in assenza di un espresso accordo tra le parti. La spontanea rimozione dell’atto, pur valendo quale positivo comportamento processuale dell’amministrazione ai fini della quantificazione, non equivale a una rinuncia implicita alla rifusione delle spese, atteso che la soccorrenza del principio della soccombenza virtuale impone di valutare l’esito sostanziale della controversia. L’affermazione secondo cui il risultato sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso non assume valore decisivo, ove l’autotutela sia intervenuta successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, proposto in prossimità della scadenza del termine di impugnazione.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un’associazione temporanea di scopo, impugnava la determina con cui il Servizio Territoriale del Nuorese aveva rigettato la domanda di sostegno relativa alla Sottomisura 8.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. A seguito della notifica del ricorso, avvenuta il 25 luglio 2025, l’Agenzia ARGEA adottava la determinazione n. 4333 dell’8 agosto 2025, con cui annullava in autotutela il provvedimento impugnato.
La ricorrente dichiarava pertanto l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato. L’Amministrazione, pur concordando sulla cessazione, insisteva per la compensazione delle spese, evidenziando la spontanea rimozione dell’atto e l’assenza di un accertamento giudiziale di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene che l’annullamento in autotutela, intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, abbia integrato un provvedimento satisfattivo delle ragioni della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere. Sul piano processuale, non residuano questioni da definire, essendo venuto meno l’oggetto della controversia per effetto della sopravvenuta rimozione dell’atto impugnato.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale accoglie la richiesta di condanna dell’Agenzia resistente, richiamando il principio della soccombenza virtuale. La spontanea rimozione dell’atto e la definizione bonaria della controversia, pur apprezzabili come comportamento processuale corretto dell’amministrazione, non valgono a determinare la radicale esclusione delle spese in mancanza di un espresso accordo tra le parti in tal senso.
Il Collegio esclude altresì che assuma rilievo decisivo l’asserzione della difesa di ARGEA secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso. Tale affermazione risulta priva di riscontro, atteso che l’atto di autotutela è intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, proposto peraltro in prossimità della scadenza del termine di impugnazione, sicché non può escludersi che l’iniziativa giudiziale abbia sollecitato la rimozione dell’atto.
La condanna alle spese viene quindi pronunciata in favore della ricorrente, in misura contenuta in ragione del corretto comportamento processuale dell’Agenzia e della serialità dei giudizi, con rimborso del contributo unificato se assolto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.