Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1389 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario divenuta giudicato, accerta l’incompletezza dell’esecuzione e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale attuazione al decisum. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima la richiesta di esecuzione in via giurisdizionale. L’amministrazione inerte va condannata a provvedere entro un termine perentorio, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, secondo il modello dell’esecuzione sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, una sentenza che accertava il diritto al beneficio economico annuo della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, e condannava il Ministero al pagamento delle annualità non corrisposte, oltre interessi dal dovuto al saldo, con liquidazione delle spese di lite.

La sentenza, notificata all’amministrazione e divenuta definitiva, non veniva eseguita nella parte relativa alla sorte capitale e agli interessi, mentre risultava già pagato il compenso professionale. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la declaratoria dell’obbligo di esecuzione integrale e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro, notificata in data 28 aprile 2023, risulta passata in giudicato, come certificato dal funzionario giudiziario. Il titolo esecutivo è dunque certo nella sua portata precettiva.

Il TAR rileva che dagli atti non emerge alcun adempimento dell’amministrazione in ordine all’accertamento del diritto al beneficio economico e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, con gli interessi. L’esecuzione è pertanto parziale e limitata ai soli compensi professionali, già corrisposti.

Il Collegio sottolinea il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003: decorso inutilmente tale termine, l’inerzia dell’amministrazione assume rilievo ai fini dell’esecuzione giurisdizionale del giudicato.

Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato. Al riguardo, il TAR assegna all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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