Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1388 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non abbia dato integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato. L’accertamento dell’incompletezza dell’adempimento giustifica l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato all’amministrazione e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta con facoltà di delega. Il giudice amministrativo, nell’ottemperanza, non rinnova il giudizio di merito ma verifica la conformità dell’azione amministrativa al giudicato, anche per la parte relativa agli interessi dal dovuto al saldo.
Il Fatto
Con sentenza n. 160 del 3 maggio 2023 il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione lavoro, accertava il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e condannava il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il Tribunale liquidava altresì le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, notificata nel maggio 2023, passava in giudicato, come certificato dal funzionario giudiziario. Il difensore del ricorrente evidenziava il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e la perdurante inerzia del Ministero, limitata alla sola parte capitale, essendo già avvenuto il pagamento dei compensi professionali. Il ricorrente chiedeva pertanto l’accertamento della mancata esecuzione, l’ordine di integrale adempimento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento da parte del Ministero in relazione alla parte della sentenza che accerta il diritto al beneficio della carta elettronica del docente e condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. L’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto del ricorso per ottemperanza.
Il Tribunale verifica inoltre il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. La condizione di procedibilità risulta integrata.
Alla luce di tali elementi, il Collegio conclude che l’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato non è stato completo, non risultando eseguita la parte relativa all’accertamento del diritto e alla condanna al pagamento. Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei termini indicati.
Al Ministero viene assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, per gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di sessanta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre IVA e CAP, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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