Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Lazio n. 420 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando la pubblica amministrazione non vi abbia conformato la propria condotta. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine stabilito e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva. La nomina può essere disposta fin d’ora, con liquidazione anticipata del compenso posto a carico dell’amministrazione soccombente, subordinandone l’operatività alla vana scadenza del termine assegnato all’ente pubblico.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero all’attivazione della carta per l’importo stabilito.

La sentenza, notificata al Ministero a mezzo PEC e divenuta definitiva per mancata proposizione dell’appello, non è stata eseguita. La ricorrente ha quindi introdotto il giudizio di ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria competenza, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di giudizio di ottemperanza relativo a sentenza del giudice ordinario.

Quanto ai presupposti dell’azione, il Collegio ne verifica l’ammissibilità: la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di mancata proposizione dell’appello, ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il Tribunale richiama poi l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Da ciò la riconduzione della sentenza del giudice ordinario tra i provvedimenti azionabili con il rimedio dell’ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato: il Ministero non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, adottando gli adempimenti finalizzati e riconoscendo gli importi dovuti, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.

In conformità alla richiesta della ricorrente, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o in altro funzionario delegato, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato. Il compenso è liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico del Ministero, con obbligo di documentata relazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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