La sospensione cautelare del verbale ispettivo non blocca gli atti consequenziali (TAR Sardegna n. 65 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di fase cautelare, il verbale di disposizione adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 è suscettibile di sospensione dell’efficacia quando sussista il periculum in mora e la censura sul merito delle mansioni svolte dal lavoratore richieda approfondimento nella sede propria. Diversamente, il verbale ispettivo non dispositivo, quale quello di accertamento, è inammissibilmente impugnato dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di atto endoprocedimentale. L’impugnazione della sanzione amministrativa irrogata per l’omessa ottemperanza al verbale di disposizione appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro, trattandosi di ordinanza-ingiunzione. In tali ipotesi, non sussiste il requisito del periculum in mora quando l’importo della sanzione è esiguo e ristorabile per equivalente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il verbale di disposizione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Sassari aveva accertato il mancato riconoscimento di un livello retributivo superiore a un lavoratore, disponendo l’obbligo di attribuirgli il terzo livello di inquadramento, con decorrenza retroattiva e corresponsione delle relative differenze retributive e contributive.
Con motivi aggiunti la società impugnava anche il successivo verbale unico di accertamento e notificazione, con cui l’Ispettorato comunicava gli esiti degli accertamenti e allegava una notificazione d’illecito per l’omessa ottemperanza alle prescrizioni impartite. Chiedeva pertanto la sospensione cautelare di entrambi i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto l’istanza cautelare limitatamente al ricorso introduttivo, sospendendo l’efficacia del verbale di disposizione. Quanto a tale atto, il Collegio ha ritenuto che la censura sostanziale sulla natura delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore meriti un approfondimento nella sede del merito e che il periculum in mora sia senz’altro sussistente, considerate le conseguenze patrimoniali e organizzative derivanti dall’esecuzione del provvedimento. Ha inoltre valorizzato che la posizione del lavoratore controinteressato potrà comunque trovare soddisfazione all’esito del giudizio di merito.
Diversamente, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare sui motivi aggiunti. In primo luogo, ha dichiarato l’impugnazione del verbale di accertamento inammissibile, richiamando il proprio precedente secondo cui il verbale ispettivo non dispositivo non è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
In secondo luogo, con riguardo alla sanzione amministrativa irrogata per l’omessa ottemperanza, il TAR ha rilevato il difetto di giurisdizione, trattandosi di ordinanza-ingiunzione la cui impugnazione appartiene alla competenza funzionale del giudice del lavoro. Ha infine escluso la sussistenza del periculum in mora, stante l’esiguo importo della sanzione, pari a euro 1.000, certamente ristorabile per equivalente.
Il Collegio ha compensato le spese della fase cautelare e ha disposto la fissazione di un’udienza pubblica per la trattazione del merito entro la fine del 2026.
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Nota della Redazione
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