Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per la carta elettronica docente (TAR Toscana n. 1021 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e la mancata esecuzione del giudicato, ordinando all’amministrazione di provvedere nel termine assegnato. Ove l’amministrazione non si conformi, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, nonché la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. La giurisdizione amministrativa di ottemperanza opera anche con riferimento a sentenze del giudice ordinario in materia di carta elettronica del docente, quale beneficio riconosciuto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 834 del 4 ottobre 2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione dell’importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre alle spese di lite.
Dopo la notifica del titolo esecutivo, in data 29 ottobre 2023, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta la notifica della sentenza ottemperanda all’amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato perché dagli atti non risulta alcuna esecuzione del giudicato. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di provvedere nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo alla ricorrente quanto liquidato.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione.
Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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