Accesso difensivo ai titoli di studio dei superiori gerarchici (TAR Lazio n. 3827 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell’attività amministrativa ex art. 22, comma 2, l. n. 241/1990, deve essere garantito anche quando interferisca con la riservatezza di terzi, ove la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. In sede di bilanciamento prevale il criterio della necessità difensiva, tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, sempre che sussistano i presupposti generali dell’accesso. L’amministrazione detentrice e il giudice adito ex art. 116 cod. proc. amm. non possono svolgere valutazioni anticipate sull’influenza o decisività del documento, salvo il caso di radicale assenza dei presupposti legittimanti o di esercizio pretestuoso. La necessarietà del documento ai fini difensivi si dimostra su basi presuntive, in relazione all’utilità presumibilmente ricavabile dalla sua conoscenza, non potendo onerarsi l’istante di una probatio diabolica.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di Roma Capitale, ha presentato il 30 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e della l. n. 241/1990, una domanda di accesso volta a ottenere l’ostensione dei certificati dei titoli di studio in possesso di una dirigente e di una funzionaria del medesimo ente. L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, quale amministrazione detentrice, ha respinto la richiesta con note del 13 e 16 giugno 2025 per asserita carenza del legame strumentale tra la conoscenza dei documenti e la tutela dell’interesse della ricorrente, oltre che in ragione dell’art. 24, comma 2, del Regolamento interno dell’Ateneo. La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con atto del 27 ottobre 2025, ha negato il riesame ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, ritenendo insufficiente il nesso di strumentalità tra titolo di studio ed essere firmatari di un provvedimento disciplinare. La ricorrente ha agito ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento dei dinieghi e la condanna all’esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Commissione, osservando che le doglianze riguardano anche il diniego di riesame da questa opposto. Nel merito, il TAR ha richiamato i principi generali in materia di accesso: sono accessibili tutti i documenti amministrativi ex art. 22, comma 3, l. n. 241/1990, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale, con sottrazione all’accesso limitata alle categorie tassative dell’art. 24.
Il Collegio ha ricordato che, ove l’accesso interferisca con la riservatezza di terzi, esso deve comunque essere garantito quando la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici; per i dati sensibili o giudiziari l’accesso è consentito nei limiti dello strettamente indispensabile. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2021 — impone il criterio della necessità difensiva, tendenzialmente prevalente sulla riservatezza.
Il TAR ha precisato che l’amministrazione e il giudice ex art. 116 cod. proc. amm. non devono compiere valutazioni anticipate sull’influenza o decisività del documento, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 6978 del 2023 e Sez. II, n. 4590 del 2023. Sul piano soggettivo, l’istante deve essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, senza che l’accesso degeneri in controllo generalizzato ex art. 24, comma 3.
Nel caso concreto, la ricorrente ha argomentato e documentato un interesse, almeno strumentale, alla difesa nei giudizi disciplinari, civili e penali, contestando la legittimazione e la competenza funzionale delle controinteressate. Il Collegio ha respinto la tesi dell’Avvocatura che onerava la parte della prova rigorosa della necessità, poiché così si addosserebbe all’istante una probatio diabolica, potendo la necessarietà essere dimostrata su basi presuntive, in relazione all’utilità ricavabile. Ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 2682 del 2021.
Il ricorso è stato pertanto accolto e ordinata all’Università, ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm., l’esibizione della documentazione, entro trenta giorni, mediante visione e rilascio di copia a spese dell’istante. Le spese di giudizio sono state poste a carico delle resistenti in solido.
Nota della Redazione
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