Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 366 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina all’Amministrazione di darvi integrale esecuzione. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 deve essere decorso, dopo la notifica della sentenza, prima della proposizione del ricorso. La sola costituzione formale dell’Amministrazione, priva di opposizione nel merito, non esclude l’accoglimento. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con termine di esecuzione di centoventi giorni. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte ai difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio economico della Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici di riferimento, con condanna alle spese. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria prodotta in giudizio.

Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale del 26 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di procedibilità. Il ricorso è procedibile perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La verifica di tale presupposto precede ogni valutazione di merito e condiziona l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il Tribunale rileva che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il silenzio difensivo viene così valorizzato come conferma dell’inadempimento.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo l’inutile decorso del termine, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e la struttura regionale.

Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, tenuto conto di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori, e distratte ai difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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