La natura programmatoria della revisione biennale delle piante organiche esclude il fumus della tutela cautelare (TAR Calabria n. 469 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di revisione biennale della pianta organica delle farmacie ha natura programmatoria e, come tale, è inidoneo a cagionare di per sé un danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito. Il trasferimento della sede farmaceutica dislocata sul territorio comunale si realizza solo attraverso successivi provvedimenti autorizzativi, i quali soltanto sono suscettibili di ledere concretamente la posizione giuridica del farmacista titolare. Avverso tali atti, ove lesivi, l’interessato potrà attivare la tutera giurisdizionale, anche in via cautelare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ne consegue il rigetto dell’istanza di sospensione proposta avverso la delibera di natura programmatoria, per difetto del requisito del periculum in mora.
Il Fatto
Il titolare di una farmacia sita nel territorio comunale impugnava, chiedendone la sospensione, la deliberazione della Giunta comunale con cui era stata approvata la revisione biennale della pianta organica delle farmacie, unitamente agli atti connessi e presupposti. L’atto deliberativo era volto a rideterminare l’assetto territoriale delle sedi farmaceutiche, incidendo anche sulla sede della farmacia del ricorrente. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare, deducendo l’infondatezza della pretesa e la natura non lesiva del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente inquadrato la natura giuridica dell’atto impugnato, qualificandolo come provvedimento a carattere programmatorio. La revisione biennale della pianta organica, infatti, non produce in modo diretto e immediato alcuna modificazione delle situazioni giuridiche soggettive dei farmacisti interessati: essa si limita a fissare le coordinate planimetriche entro cui l’amministrazione eserciterà successivamente il proprio potere autorizzatorio.
Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che l’atto programmatorio non sia di per sé idoneo a generare il pericolo di un danno grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito. La lesione attuale e concreta potrà eventualmente derivare solo dai provvedimenti autorizzativi che costituiranno attuazione della nuova pianta organica e che provvederanno allo spostamento delle sedi farmaceutiche.
Proprio avverso tali provvedimenti, ove ritenuti lesivi, l’interessato potrà attivare una tutela giurisdizionale piena, comprensiva della fase cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., tale da garantire la protezione effettiva della posizione giuridica azionata. L’assenza di un pregiudizio imminente e irreparabile ha pertanto condotto al rigetto della domanda incidentale, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidate in misura forfettaria.
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Nota della Redazione
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