Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2309 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. L’Amministrazione convenuta è tenuta a dare esecuzione al titolo ove non contesti specificamente l’idoneità dello stesso e non provi l’avvenuto pagamento, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ., per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando il ritardo sia riconducibile a un contenzioso improvviso e ingente. Per il caso di persistente inottemperanza va nominato un commissario ad acta, che non ha diritto a compenso ove individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori, nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
La sentenza, notificata in forma esecutiva, era ormai passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come da attestazione della cancelleria. Poiché il Ministero non aveva provveduto al rilascio della carta né all’accredito della somma, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato il titolo azionato: trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la vicenda rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
È stata poi verificata la ritualità dell’azione. Il Tribunale ha accertato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché l’avvenuta notificazione al Ministero, all’indirizzo proprio, della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio ha rilevato il perdurante inadempimento del Ministero, che non ha contestato specificamente l’idoneità del titolo all’esecuzione né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Richiamando l’art. 2697 cod. civ., il Tribunale ha ribadito che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Ne consegue l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo, ordinata entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
È stata invece respinta la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., poiché il ritardo è riconducibile a un contenzioso improvviso e ingente sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, escludendone il compenso in quanto dirigente della stessa Amministrazione, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Nota della Redazione
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