Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2569 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, purché siano rispettati il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’attestazione del passaggio in giudicato. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Gela una sentenza che le riconosceva il pagamento di una somma a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per determinati anni scolastici. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’amministrazione.
Non essendo intervenuto il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità. Richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda su una sentenza definitiva del giudice del lavoro, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria.
Il Collegio verifica poi gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, risultando la sentenza notificata all’amministrazione entro i termini di legge.
Constatato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è accolto nel merito. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo ovvero all’efficacia della nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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