Carta docente: obbligo di esecuzione del giudicato tracciabile in ottemperanza (TAR Lazio n. 8291 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo esecutivo è condannata a ottemperare, con nomina fin da ora del Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Non sussistono allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di ulteriore inottemperanza su richiesta della parte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 883/2025, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di euro 1.000,00, con condanna del Ministero a mettere a disposizione il beneficio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ottemperato alla statuizione di condanna, costituendosi solo formalmente nel giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale preliminarmente verifica la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: la sentenza di cui si chiede l’esecuzione risulta regolarmente passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La competenza del Tribunale Amministrativo del Lazio è radicata ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Il Collegio rileva che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni utili in relazione alla corretta esecuzione della sentenza. Tale silenzio, applicando il principio giurisprudenziale sull’onere della prova tra debitore e creditore richiamato dalla Cass. n. 13533/2001, determina l’accoglimento della domanda. La pretesa della ricorrente è direttamente ricavabile dal titolo esecutivo e i relativi presupposti non possono essere sindacati in sede di giudizio di ottemperanza.
Conseguentemente, il Collegio dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine, nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che provvederà con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora, riservando la relativa decisione a un’eventuale fase successiva. Considerata la gravità dell’inerzia dell’Amministrazione, caratterizzata dal notevole numero di ricorsi simili, dispone la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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