Porto d’armi, il clima familiare non basta a fondare l’inaffidabilità (TAR Sicilia n. 2563 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli di polizia per il porto d’armi non è configurabile un diritto assoluto del richiedente, poiché il rilascio costituisce eccezione al generale divieto e comporta un ampio potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice amministrativo solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Tale discrezionalità deve però essere esercitata nel rispetto dei canoni di coerenza logica e ragionevolezza, con un’adeguata e puntuale istruttoria di cui la motivazione deve dare contezza. Il contesto familiare conflittuale assume rilievo solo se sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza sull’agire del destinatario del provvedimento. Ne consegue che l’amministrazione non può richiamare acriticamente condotte riconducibili a soggetti diversi dall’interessato né trarne un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti e delle loro ricadute sull’affidabilità del richiedente in termini di buona condotta.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto il rinnovo del porto d’armi per uso tiro a volo. Con decreto del 18 marzo 2024 il Questore ha rigettato l’istanza richiamando un clima di tensione con l’ex coniuge, sfociato in un decreto di ammonimento adottato nei confronti di quest’ultimo il 6 novembre 2023. Secondo quanto riferito, l’ex marito, affetto da disturbi psichiatrici, si sarebbe recato nei pressi dello studio professionale della ricorrente e avrebbe danneggiato la targhetta e la cassetta postale.
La ricorrente ha impugnato il diniego con ricorso gerarchico. Con provvedimento del 23 luglio 2024 il Prefetto ha confermato il rigetto, ritenendo sufficiente, a fini cautelari, il solo dato di essere vittima di atti persecutori per fondare il rischio di abuso delle armi. I due provvedimenti sono stati impugnati davanti al TAR, deducendo carenza di istruttoria e di motivazione, irrazionalità e difetto di valutazione della contingenza degli episodi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui il rilascio dei titoli in materia di armi rappresenta un’eccezione al generale divieto sancito dagli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110. Da ciò deriva un’ampia discrezionalità in capo all’autorità di pubblica sicurezza, chiamata a formulare un giudizio prognostico sulla personalità del richiedente e sulla certezza del buon uso delle armi.
Tale discrezionalità, tuttavia, deve essere esercitata correttamente, sotto il profilo motivazionale e sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza. L’amministrazione è tenuta a svolgere un’adeguata e puntuale istruttoria, della quale deve dar conto nella motivazione del provvedimento.
Nel caso concreto gli elementi posti a base del giudizio di inaffidabilità si riducono a un’asserita conflittualità con l’ex coniuge. La stessa amministrazione riconosce l’estraneità della ricorrente ai fatti, ma giustifica il giudizio negativo in chiave cautelare, affermando che la condizione oggettiva di vittima di atti persecutori sarebbe idonea a fondare il rischio di abuso delle armi.
Il Collegio ritiene che non sia dato comprendere quali elementi di rischio abbiano indotto a formulare il giudizio di inaffidabilità. Non risultano rapporti di convivenza né frequentazione con l’ex marito; dopo il decreto di ammonimento non si sono verificati ulteriori episodi molesti; gli stessi episodi sono riconducibili all’esclusiva condotta dell’ex coniuge, realizzati in assenza della ricorrente, che ha dato prova di diligenza e autocontrollo rivolgendosi alle autorità di polizia.
Quando si tratti di condotte riferibili a soggetti diversi dall’interessato, l’amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente né trarne un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti e delle loro ricadute sull’affidabilità del richiedente. Valutazione che, nella specie, risulta completamente mancante. Il contesto familiare rileva solo se sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modo di agire del destinatario dell’atto, secondo un apprezzamento discrezionale congruamente motivato. Nella vicenda manca un ambiente familiare in cui i dissapori possano acuirsi: la ricorrente è separata dal 2010 e divorziata dal 2014, e le intemperanze si sono manifestate solo in un breve periodo. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del rigetto e salvezza di un provvedimento meglio istruito e motivato.
Nota della Redazione
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