Obbligo di provvedere su istanza di retrocessione parziale (TAR Liguria n. 1026 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento la mancata risposta dell’espropriante a un’istanza di retrocessione parziale di aree cedute volontariamente, atteso che il generale obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990 impone di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza. Non può equivalere a riscontro dell’istanza la comunicazione resa dall’amministrazione nell’ambito di un diverso procedimento, quale la mediazione, in quanto indirizzata a un soggetto diverso dal richiedente.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni e fabbricati ceduti volontariamente nel 2015 in una procedura espropriativa per la realizzazione dell’alta velocità Milano-Genova, presentava istanza di retrocessione parziale di alcuni mappali che assumeva non utilizzati. Rimasta senza riscontro da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., adiva il TAR Liguria per l’accertamento del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, non vertendosi in materia di interventi finanziati dal PNRR, ma al più di attività amministrativa prodromica e strumentale agli stessi.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha affermato che, a fronte dell’istanza di retrocessione, l’espropriante avrebbe dovuto comunque riscontrare la richiesta, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la retrocessione parziale, in forza del generale obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della l. n. 241/1990.
I giudici hanno escluso che ricorressero ipotesi, anche di elaborazione pretoria, di esclusione dell’obbligo di provvedere: l’istanza non poteva ritenersi manifestamente infondata o strumentale, poiché la stessa resistente aveva contestato l’utilizzazione delle aree, pur non essendo stata completata l’opera, prospettandone un futuro impiego nei lavori.
Il TAR ha infine chiarito che la risposta fornita all’organismo di mediazione non valeva a satisfare l’obbligo procedimentale, trattandosi di un soggetto diverso dal richiedente, al quale il riscontro andava invece indirizzato. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna di R.F.I. a determinarsi con provvedimento espresso entro sessanta giorni e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
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Nota della Redazione
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