Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Toscana n. 1130 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle rese dal giudice del lavoro. Accertato il giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è tenuta a provvedere al pagamento nel termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, assegna un nuovo termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta di ufficio, ma richiede una successiva domanda in caso di inottemperanza oltre il termine assegnato.

Il Fatto

Le ricorrenti, beneficiarie di una distrazione delle spese, avevano ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza definitiva che condannava il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 650,00 oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.

Il titolo esecutivo, notificato all’Amministrazione, non era stato eseguito. Decorso inutilmente il termine di legge, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza avanti il TAR, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alle penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. La sentenza del Tribunale di Firenze, non impugnata e divenuta definitiva, è riconducibile tra i provvedimenti del giudice ordinario la cui attuazione può essere conseguita con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice verifica i presupposti dell’azione. Il titolo esecutivo risulta notificato all’Amministrazione e, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, il pagamento non è intervenuto. La definitività della decisione è attestata dalla certificazione prodotta in giudizio, in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.

Sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento. Il Ministero deve procedere alla liquidazione delle somme riconosciute, da corrispondere in solido alle ricorrenti. Il Tribunale assegna al competente ufficio il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, che provvederà nei successivi sessanta giorni senza diritto a compenso. Il richiamo all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 impone l’esecuzione anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso.

Quanto alle penalità di mora, il Tribunale esclude che allo stato ne sussistano i presupposti. L’astensione è però solo temporanea: potrà provvedersi in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta delle ricorrenti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *