Cessazione della materia del contendere per ottemperanza tardiva al giudicato favorevole al ricorrente (TAR FVG n. 305 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere, dichiarata in ragione dell’avvenuta esecuzione del giudicato, non impedisce al Collegio di pronunciarsi sulle spese processuali quando l’ottemperanza sia intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. In tal caso, l’Amministrazione soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, desumibile dalla tardività dell’esecuzione, costituisce il titolo della condanna alle spese, pur in assenza di una decisione di merito sulla domanda.
Il Fatto
La ricorrente, già risultata vittoriosa in un giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Udine, Sezione Lavoro, che aveva emesso la sentenza n. 146/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, agiva innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia per ottenere l’ottemperanza al giudicato. La domanda era diretta a conseguire l’esecuzione integrale del dictum da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inerte nonostante la certificazione del passaggio in giudicato della pronuncia favorevole.
Nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla sentenza, adempiendo alle statuizioni in essa contenute. L’avvocato della ricorrente depositava quindi un atto con il quale dichiarava la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, atteso che l’esecuzione era intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta ottemperanza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, vertendosi in un’ipotesi in cui l’interesse sostanziale della ricorrente era stato integralmente soddisfatto dall’attività esecutiva dell’Amministrazione, successiva alla proposizione del ricorso.
La decisione si fonda sul principio consolidato per cui, in materia di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato non determina un semplice arresto del processo, ma impone al giudice di regolare il profilo delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione, infatti, pur avendo eliminato la situazione antigiuridica, ha dato causa al giudizio con il proprio comportamento inadempiente, avendo ottemperato solo dopo l’instaurazione del contenzioso.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate forfettariamente in misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa, con distrazione delle somme in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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