Ottemperanza del giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Veneto n. 201 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, nonché l’esiguità dell’importo oggetto del capo condannatorio, giustificano il rigetto della domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docente, istituita dall’art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001, con condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma complessiva, oltre interessi e rivalutazione.

Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta e fissazione di una penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dalla qualificazione del titolo azionato: la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., è provvedimento del giudice ordinario equiparato ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il giudice ha verificato la ritualità della notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione, richiamando l’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, che attribuisce alle copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali valore di titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che lo stesso provveda all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Tribunale ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.

È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta e dell’esiguità dell’importo oggetto del capo condannatorio. Le spese di lite, liquidate secondo i valori del d.m. n. 147/2022 per le controversie di valore contenuto e ridotte della metà per il carattere seriale e la scarsa complessità, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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