Silenzio del Comune sugli abusi su strada vicinale ad uso pubblico (TAR Veneto n. 194 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune, anche sulle strade vicinali ad uso pubblico, è tenuto a esercitare i compiti di vigilanza e polizia stradale e, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sull’attività edilizia e urbanistica del proprio territorio. In presenza di lavori eseguiti senza titolo, la mera attivazione dei procedimenti sanzionatori non esclude il silenzio inadempimento: l’inerzia cessa solo con l’adozione del provvedimento conclusivo espresso, nel termine previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo, accertata l’illegittimità del silenzio parziale, ordina all’Ente di provvedere, restando preclusa ogni pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il Fatto
Una società titolare di un’impresa stradale segnalava al Comune che un’altra società, il 22 agosto 2025, avrebbe demolito senza autorizzazione una porzione della piattaforma viaria di una strada pubblica, installando barriere new jersey e riducendo la carreggiata, con pericolo per la sicurezza della circolazione. Chiedeva chiarimenti sulla natura giuridica e sulla competenza del tratto, l’ostensione degli eventuali titoli autorizzativi e l’adozione immediata di provvedimenti di ripristino e messa in sicurezza.
Con nota del 17 ottobre 2025 il Comune ostendeva la documentazione e precisava che la strada ha natura di strada vicinale ad uso pubblico, che la conformazione originaria era stata manomessa dopo il 2011 e che tale intervento, privo di autorizzazione, aveva attivato i relativi procedimenti sanzionatori. La società ricorrente agiva allora ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna dell’Ente a concludere il procedimento. Comune e controinteressata non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del tratto viario. Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, la destinazione delle strade vicinali a un uso pubblico comporta un transito generalizzato e attribuisce al Comune, ai sensi dell’art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione. L’onere di manutenzione resta anzitutto a carico dei proprietari interessati e solo nei limiti dell’art. 3 del d.lgs. n. 1446/1918 del Comune.
Tale riparto, tuttavia, non esonera l’Ente dai compiti di vigilanza e polizia. In forza degli artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, il Comune deve garantire la sicurezza pubblica, può intervenire in via d’urgenza e deve vigilare sull’attività edilizia e urbanistica del territorio.
Su questa base il Tribunale applica l’art. 2 della legge n. 241/1990: il Comune era tenuto a concludere i procedimenti sanzionatori avviati con un provvedimento espresso, nei termini di legge. La nota del 17 ottobre 2025 dà atto dell’assenza dei titoli e dell’avvio dei procedimenti, ma questi non risultano conclusi. Per costante giurisprudenza, ricorda il Collegio, l’inerzia viene meno solo con l’adozione del provvedimento conclusivo, non potendo rilevare il mero avvio del procedimento.
Va quindi dichiarata l’illegittimità del silenzio parziale serbato dal Comune sull’istanza del 25 agosto 2025 e accertato l’obbligo di concludere i procedimenti sanzionatori entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà alla nomina di un commissario ad acta. Il Collegio precisa di non pronunciarsi sull’esito dei procedimenti: ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice non può pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati, né risultano elementi per escludere ulteriori adempimenti istruttori ex art. 31, comma 3, c.p.a.. Le spese sono compensate in ragione del solo parziale inadempimento.
Nota della Redazione
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