Ottemperanza per la carta docente dei supplenti: il giudicato del giudice del lavoro si esegue davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2763 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di carta docente, il giudicato del giudice ordinario, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, che riconosca il diritto del docente di ruolo di ottenere il beneficio per gli anni scolastici pregressi, è suscettibile di esecuzione forzata mediante il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Tale rimedio è esperibile dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto a ricevere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione il beneficio.
Non avendo l’Amministrazione provveduto all’accredito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il ricorso procedibile, avendo verificato che, dopo la notifica della sentenza al Ministero, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, condizione necessaria per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa della ricorrente era sorretta da idonea documentazione e non era stata contrastata dall’Amministrazione, la quale, pur costituita in giudizio, non aveva allegato né documentato l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. Tale inerzia ha pertanto integrato la fattispecie dell’inottemperanza, configurando l’inadempimento dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario.
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza e assegnando al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti i pagamenti eventualmente già effettuati. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale avrebbe svolto il proprio incarico entro i successivi 60 giorni, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione, liquidandole in misura ridotta, in applicazione del criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., in considerazione della limitata attività difensiva svolta, così come da costante giurisprudenza in materia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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