Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 202 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore agisca per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, divenuta titolo esecutivo per effetto dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e ne fissa il termine. La mancanza di stanziamento, l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 348/2024, pubblicata il 30 maggio 2024, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di complessivi € 1.500,00.
Notificata la sentenza l’8 gennaio 2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la parte deduce l’inutile decorso del termine di 120 giorni e la mancata spontanea esecuzione del capo condannatorio riguardante il rilascio della Carta. Chiede pertanto l’attivazione della stessa con l’accredito della somma oggetto di condanna e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio, ed è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ.
Il giudice richiama la novella del d.lgs. n. 149/2022, in forza della quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva. Ne deriva l’idoneità del titolo a fondare l’azione di ottemperanza.
È altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia, circostanza di fatto incontestata.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e per l’effetto di attivare la Carta elettronica e versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio.
Per il caso di perdurante inerzia, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Al Commissario è affidato l’onere dell’allocazione in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Esaurimento dei fondi e carenza di disponibilità di cassa non sono cause legittime di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo a compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre restituzione del contributo unificato e generali al 15%.
Nota della Redazione
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