Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 204 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per assicurare l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace divenuta definitiva, rientrando il provvedimento nel novero dei titoli eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. L’inadempimento dell’Amministrazione, non contestato né provato, legittima l’ordine di dare attuazione al giudicato entro un termine ultimativo. La nomina anticipata del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia risponde a una funzione di garanzia dell’effettività della tutela. L’incarico commissariale ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso commissariale, ove spettante, è posto a carico dell’amministrazione intimata ed è determinato con successivo decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente ha instaurato un giudizio di ottemperanza chiedendo al TAR di ordinare al Comune di dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace che, accogliendo parzialmente l’opposizione, aveva annullato alcune cartelle di pagamento e condannato l’ente a restituire le somme pignorate, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Nonostante la notificazione in copia conforme della sentenza e il decorso del tempo utile per l’esecuzione spontanea, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, verificando la definitività della sentenza ottemperanda — risultante dal certificato di mancata impugnazione prodotto in giudizio — e l’avvenuta notificazione in copia conforme all’ente, con conseguente decorso del termine per l’adempimento spontaneo.
Il TAR ha poi affermato la riconducibilità del titolo al novero dei provvedimenti eseguibili mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di sentenza del Giudice di Pace divenuta definitiva.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Ne è derivato l’ordine di dare attuazione alla sentenza, con restituzione della somma dovuta oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all’effettivo soddisfo, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Quanto alla nomina anticipata del commissario ad acta, il Collegio ha sottolineato che l’incarico di ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso eventualmente spettante è posto a carico dell’amministrazione intimata e sarà determinato con successivo decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’ente resistente.
Nota della Redazione
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