Offerta con costo manodopera sottostimato va dichiarata anomala (TAR Campania n. 3152 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’offerente può integrare le giustificazioni, ma non modificare l’offerta economica, nemmeno in aumento del costo della manodopera. La modifica del costo del lavoro integra rettifica di un elemento essenziale dell’offerta e lede la par condicio competitorum. La stazione appaltante è tenuta a dichiarare anomala e a sottoporre a verifica l’offerta che presenti un costo della manodopera macroscopicamente esiguo, pari a circa la metà di quello di tutti gli altri concorrenti. L’omessa verifica inficia l’operato amministrativo, che va annullato.
Il Fatto
La ricorrente, operatore attivo da decenni nel servizio di fornitura alimentare alla popolazione carceraria, partecipa alla gara indetta per l’affidamento del servizio vitto negli istituti penitenziari della Campania, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si classifica originariamente in quarta posizione. Dopo l’esclusione della prima classificata per mancato superamento della verifica di anomalia, risale in terza posizione.
In asserita ottemperanza di un’ordinanza cautelare, la stazione appaltante riammette in gara la concorrente esclusa, pubblica una nuova graduatoria, ma mantiene l’aggiudicazione alla controinteressata e ne sospende gli effetti in via amministrativa. La ricorrente impugna gli atti di aggiudicazione, la verifica di anomalia e i provvedimenti successivi, proponendo poi motivi aggiunti per contestare la congruità dell’offerta della concorrente riammessa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie le censure sulla verifica di anomalia. Sul primo motivo, relativo agli inquadramenti e agli orari offerti dall’aggiudicataria, rileva che l’aspirante appaltatore deve inquadrare i dipendenti nei livelli contrattuali adeguati al servizio. Una fornitura complessa come quella in gara richiede personale specializzato, e le caratteristiche professionali necessarie non emergono dagli inquadramenti proposti, con orari ridotti a fronte del numero di detenuti.
Per il Collegio, la relazione del RUP non prende posizione critica sull’adeguatezza dei livelli: il RUP ha accettato apoditticamente le giustificazioni, senza approfondire la congruità degli inquadramenti rispetto al contratto collettivo. Il primo motivo è quindi fondato. A sostegno richiama la giurisprudenza, secondo cui la pattuizione sull’inquadramento definisce lo standard qualitativo del servizio.
Il secondo motivo concerne la modifica del costo del lavoro in sede di giustifiche. L’aggiudicataria ha indicato l’incidenza con quattro decimali, anziché con i due proposti in offerta, aumentando il costo della manodopera. Il Collegio ritiene la censura fondata: la modifica in sede di verifica dell’anomalia integra violazione della lex specialis e della parità di trattamento. Il principio di immodificabilità dell’offerta opera in chiave bidirezionale: anche l’aumento reca vulnus alla par condicio.
Quanto all’offerta della terza classificata, il Collegio osserva che essa presenta un costo del lavoro dimezzato rispetto agli altri concorrenti, circostanza non contestata e documentalmente provata. A fronte di una sì macroscopica esiguità, l’Amministrazione era tenuta a giudicarla anomala e a sottoporla a scrutinio di congruità. La mancata effettuazione di tale subprocedimento inficia l’operato della stazione appaltante.
Il quinto motivo, diretto contro la riammissione in gara e la ricollocazione in prima posizione della concorrente, è però dichiarato inammissibile per omessa notifica all’unico controinteressato. L’inammissibilità travolge i motivi aggiunti, privi di interesse, poiché la ricorrente non ha ritualmente contestato la posizione poziore della concorrente. Il ricorso principale è accolto in parte, con annullamento dei provvedimenti nella parte in cui non hanno dichiarato anomale le offerte.
Nota della Redazione
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