Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 201 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione al pagamento della Carta del docente è fondato quando il titolo sia definitivo e sia stata rispettata la notifica con il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. L’amministrazione che non deduca l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi del credito deve essere condannata a dare integrale esecuzione. Ne consegue l’assegnazione di un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inerzia, la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, depositata il 13 settembre 2024 e passata in giudicato. Quel provvedimento aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, ordinando all’amministrazione il pagamento della somma di 3.000 € mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite.

La pronuncia è stata notificata all’amministrazione scolastica debitrice il 18 febbraio 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo esecutivo. La sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria dell’amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato.

Il Tribunale verifica poi le formalità della notifica. La pronuncia è stata notificata all’ente debitore il 18 febbraio 2025, con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Il rispetto di tale termine dilatorio è condizione per l’esperibilità del rimedio esecutivo.

Sul piano del merito, il Collegio rileva che l’amministrazione, costituendosi, non ha allegato di avere già corrisposto la somma dovuta. Non ha neppure eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. L’inerzia resta così non giustificata.

Il ricorso è pertanto fondato. La resistente va condannata a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, con le spese di lite, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione del Ministero, senza compenso e con facoltà di subdelega. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in 500 € per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *