Ottemperanza al giudicato sul diritto all’indennizzo ex legge n. 210/1992 (TAR Puglia n. 1034 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone la formazione del giudicato e la notificazione della sentenza munita di formula esecutiva all’amministrazione debitrice. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia adempiuto, sussiste la condizione di procedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decisum entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Nel settore dell’indennizzo ex legge n. 210/1992 il commissario può essere individuato nel dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega e senza diritto al compenso.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto il Ministero della Salute davanti al Giudice del lavoro per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, avendo contratto un’infezione epatica a seguito di emotrasfusioni subite durante un ricovero ospedaliero. Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 177/2022 del 26.01.2022, aveva dichiarato il diritto ai benefici di legge e condannato il Ministero al pagamento dell’indennizzo correlato alla settima categoria della tabella A del d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione della domanda amministrativa.
La Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1712/2022 pubblicata il 04.11.2022, aveva respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Il giudicato si era formato, con attestazione del 10.05.2023. Il Ministero non aveva però corrisposto quanto dovuto, malgrado la notificazione della sentenza esecutiva avvenuta il 18.09.2023. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti di rito. La sentenza della Corte d’Appello risultava passata in giudicato e munita di formula esecutiva. La notificazione al Ministero della Salute era avvenuta il 18.09.2023, con conseguente decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Trascorso quel termine senza alcun adempimento, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza della condizione di procedibilità richiesta dalla legge per l’esperibilità del rimedio ottemperanziale nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici tenuti al pagamento di somme di denaro. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile.
Nel merito, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, ufficio competente per gli indennizzi ex legge n. 210/1992, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’integrale esecuzione in luogo e vece dell’amministrazione inadempiente entro un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione dell’inutile decorso del primo termine, senza maturare alcun diritto al compenso.
Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della scarsa durata dell’inadempimento e della limitata attività difensiva richiesta.
Nota della Redazione
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