Prova di distribuzione estera nei contributi automatici per il cinema (TAR Lazio n. 12627 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 10, comma 1, lett. a) e b), d.m. 15 luglio 2021, n. 251, in materia di contributi automatici per l’industria cinematografica, richiede la prova dell’effettiva distribuzione estera dell’opera, desumibile da ricavi da vendite e prevendite internazionali e dal numero di mercati esteri in cui il distributore ha effettuato cessioni di diritti con diffusione di tipo commerciale. La produzione di contratti di distribuzione costituisce requisito necessario ma non sufficiente, non valendo a comprovare l’effettività della diffusione commerciale nei territori dichiarati. L’assegnazione di un termine per integrare la documentazione non è sintomo di difetto istruttorio, purché congruo; l’incongruità del termine va allegata e provata dal beneficiario, il quale deve dimostrare di essersi tempestivamente attivato per reperire la documentazione richiesta.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto definitivo di assegnazione dei contributi automatici per l’annualità 2020, con il quale il Ministero della cultura le aveva riconosciuto 187 punti anziché i 268 attesi per il film “Figli”. L’amministrazione aveva decurtato il punteggio per due voci: i ricavi da vendite internazionali, per errata classificazione di alcune spese in piattaforma, e il numero di mercati esteri, per mancanza di evidenze sufficienti a comprovare l’effettiva commercializzazione in 52 paesi. Dopo una richiesta di chiarimenti e l’assegnazione di un termine di dieci giorni per produrre documentazione integrativa, riscontrata dalla società con due missive, il punteggio veniva confermato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la tardività del deposito documentale dell’amministrazione, effettuato nel termine di 30 giorni anziché in quello di 40 prescritto dall’art. 73 c.p.a., e ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio per la manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il TAR ha escluso che la lex specialis consideri la distribuzione estera comprovata dalla semplice esistenza dei contratti. Il disposto dell’art. 10, comma 1, d.m. n. 251/2021 richiede, per la voce “numero di mercati esteri”, che le cessioni di diritti abbiano avuto una diffusione di tipo commerciale; la produzione contrattuale rappresenta quindi un requisito necessario ma non sufficiente a dimostrare l’effettività della distribuzione.
Quanto alla censura sull’incongruità del termine di dieci giorni, la ricorrente non aveva allegato né provato di essersi attivata per reperire i contratti di sub-distribuzione o per ottenere risposta dai detentori, né aveva documentato i tempi necessari al loro reperimento. La mancata specificazione dei rilievi non consentiva di riscontrare i vizi denunciati, conducendo al rigetto del ricorso con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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