Ottemperanza per mancata erogazione della Carta Elettronica del docente (TAR Lombardia n. 2755 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, qualora l’Amministrazione non abbia provveduto spontaneamente entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda e assegna un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, individuando il funzionario idoneo a porre in essere tutti gli atti necessari, anche attraverso il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Il commissario ad acta, ove dipendente dell’Amministrazione inadempiente, non ha diritto ad alcun compenso, mentre le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia chiedendo l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione, la quale tuttavia non aveva adottato alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente aveva proposto il ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 30.10.2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria. Il ricorso per l’ottemperanza era stato ritualmente notificato e, pertanto, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione avesse provveduto.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito desse completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio economico della Carta Elettronica del docente. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di esecuzione, il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, non è stata liquidata alcuna forma di compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.