Ottemperanza al giudicato e interessi legali sulle spese, escluse rivalutazione e mora (TAR Calabria n. 284 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., esperibile anche per l’esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese di lite liquidate in favore del procuratore distrattario, il creditore ha diritto agli interessi legali compensativi sull’importo delle spese processuali maturati dopo la definitività della decisione ottemperanda. Non spetta invece la rivalutazione monetaria, né la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quando l’esecuzione del giudicato si sostanzia esclusivamente nell’obbligo di pagamento di somme di denaro, essendo tale interesse già soddisfatto dal naturale maturare degli interessi legali. Grava sull’amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuto adempimento.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui la Corte d’Appello civile, in sede civile, ha condannato il Comune intimato alla rifusione delle spese legali in favore del procuratore costituitosi antistatario. Il titolo è passato in giudicato, come da attestazione della competente cancelleria, ed è stato notificato in forma esecutiva al Comune, ai fini del decorso del termine di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Non avendo l’ente provveduto al pagamento, la ricorrente propone ricorso ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del capo sulle spese, la condanna agli interessi e alla rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato e la fissazione della penalità di mora per ogni ritardo. Il Comune, ritualmente evocato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà atto che la sentenza è passata in giudicato e che è decorso il termine di 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva, senza che sia stato effettuato il pagamento dovuto. Il ricorso è pertanto fondato, permanendo l’inadempimento dell’ente intimato, che non ha dimostrato l’avvenuto puntuale e integrale adempimento nonostante il lungo tempo trascorso.

Sul punto il Tribunale richiama il principio in tema di onere della prova dell’adempimento, citando Cass. SS.UU. n. 13533/2001: è l’amministrazione debitrice a dover provare l’esecuzione dell’obbligo, non il creditore la sua inesecuzione.

Quanto alla richiesta di rivalutazione e interessi legali, il Collegio accoglie la domanda nei termini dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., a titolo risarcitorio, ma nella sola misura degli interessi legali compensativi sull’importo delle spese processuali liquidate in sentenza, richiamando TAR Lazio, sez. I, n. 697 del 2021. Condanna quindi l’ente al pagamento degli interessi legali sul medesimo importo, maturati dopo la definitività della decisione ottemperanda.

È invece respinta la domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Poiché l’esecuzione del giudicato verte esclusivamente nell’obbligo di pagamento di somme di denaro, l’interesse all’adempimento è già adeguatamente soddisfatto dall’ordinamento, anche sul piano sanzionatorio, con il naturale maturare degli interessi legali.

Il Tribunale ordina dunque all’ente di dare piena ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nomina in caso di ulteriore inadempienza un Commissario ad acta e condanna l’amministrazione alle spese di lite. Il ricorso è così accolto, con rigetto delle ulteriori pretese risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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