Correzioni di errori materiali: il refuso nella liquidazione delle spese (TAR Puglia n. 110 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale nella sentenza, che rende ambigua o contraddittoria la statuizione sulle spese di lite, è correggibile mediante il procedimento di cui all’art. 86, comma 3, cod. proc. amm., quando la divergenza tra la cifra indicata in numeri e quella indicata in lettere sia meramente apparente e non involga alcuna valutazione di merito. La correzione non introduce una nuova statuizione, ma ripristina la corrispondenza tra la volontà del giudice, espressa nell’importo numerico, e la sua rappresentazione testuale, eliminando il refuso di redazione. Il procedimento correttivo si conclude con un provvedimento che dispone la modifica del testo della sentenza, senza che residuino questioni sulle spese della fase, che possono essere compensate.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia, Lecce, concernente una procedura di affidamento di un servizio. Con la sentenza n. 1559 del 25.11.2025, la Sezione Seconda aveva definito il giudizio, accogliendo il ricorso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controinteressata, liquidate in “euro 1.500,00 (mille/00)”.
Avverso tale statuizione, la società controinteressata proponeva istanza di correzione di errore materiale, rilevando la contraddizione tra l’importo indicato in cifre, pari a euro 1.500,00, e quello riportato in lettere tra parentesi, “mille/00”, nella parte dispositiva del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto l’istanza di correzione meritevole di accoglimento. L’esame del dispositivo della sentenza n. 1559/2025 ha evidenziato, infatti, una palese discordanza tra l’indicazione numerica dell’importo delle spese di lite, “euro 1500,00”, e la sua trasposizione letterale, “(mille/00)”.
Ad avviso del Tribunale, tale divergenza integra gli estremi dell’errore materiale, come disciplinato dall’art. 86, comma 3, cod. proc. amm., in quanto non involge alcuna valutazione discrezionale o riesame del merito della vicenda, ma rappresenta un mero refuso di redazione. L’importo effettivamente liquidato dal giudice è quello espresso in cifre, mentre l’indicazione tra parentesi non è stata conformata al valore numerico che la precede.
La natura puramente meccanica dell’errata indicazione ha indotto il Collegio a disporre la sostituzione delle parole “(mille/00)” con “(millecinquecento,00)”, al fine di ripristinare la coerenza interna del dispositivo e la corrispondenza tra la volontà del giudice e il testo della pronuncia. La correzione, pertanto, non ha natura innovativa, ma ripristinatoria della corretta formulazione del provvedimento.
Il Tribunale ha infine compensato le spese della fase di correzione, trattandosi di procedimento conseguente a un errore della stessa autorità giudicante.
Nota della Redazione
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