La mancata assegnazione della Carta del docente ai supplenti si ottempera con il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2357 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso dal docente a tempo determinato per l’esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione è sufficiente per l’accoglimento del ricorso quando la sentenza sia passata in giudicato e sia stata notificata nelle forme di legge. La nomina del commissario ad acta non richiede l’accertamento di una colpa o di una particolare resistenza dell’Amministrazione, potendo essere disposta sin dalla prima pronuncia di ottemperanza per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine assegnato per l’adempimento.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato, che aveva prestato servizio nelle scuole statali per tre anni consecutivi, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta del docente. Il Tribunale aveva condannato il Ministero a provvedere, ma la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, rimasta inerte nonostante la notifica del titolo esecutivo. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione del giudicato. La sentenza azionata risultava passata in giudicato e notificata al Ministero.
Il giudice ha quindi accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia entro il termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia è stato sin d’ora nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente.
Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha precisato che l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali e che pertanto non è dovuto alcun compenso aggiuntivo. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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