Esecuzione del giudicato e penalità di mora ex art 614 bis (TAR Campania n. 2126 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di esecuzione del giudicato, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. assolve funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela, e va contenuta entro una soglia che ne preservi la funzione senza trasformarla in indebita locupletazione. La quantificazione tiene conto del termine di decorrenza, del momento dell’adempimento e di un limite massimo percentuale dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, mediante buono elettronico, di una somma in suo favore, oltre spese. La sentenza non risulta eseguita e il ricorso, notificato e depositato il 28 novembre 2025, denuncia l’inerzia dell’amministrazione nel presupposto del passaggio in giudicato del titolo.
La ricorrente ha quindi chiesto che la sezione ordini l’esecuzione, fissando un termine, e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione. È stato pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento.
In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro un ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore della ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
L’amministrazione è stata altresì condannata alla penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge o disposti nella condanna. Il collegio ha richiamato la funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a..
La quantificazione si fonda su criteri espliciti. Quanto alla decorrenza iniziale, si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente. Quale termine finale, il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, del giudicato, anche quando il commissario si sia già insediato: l’amministrazione conserva in tal caso il proprio potere di provvedere, in una situazione di esercizio concorrente del potere richiamata dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021.
Quanto al limite massimo, il collegio ha indicato la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, per assicurare che la penalità conservi la propria funzione compulsoria senza divenire fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte, secondo la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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