L’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario richiede il passaggio in giudicato (TAR Veneto n. 1652 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario è proponibile esclusivamente avverso pronunce passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. La pendenza del gravame avverso la sentenza di cui si chiede l’esecuzione rende il ricorso inammissibile, non essendo la cognizione del giudice amministrativo estesa alle sentenze del giudice ordinario non definitive. La medesima conclusione vigeva nel regime dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, con il quale la disciplina codicistica presenta sostanziale continuità.

Il Fatto

Un soggetto, assistito da amministratore di sostegno, aveva ottenuto dal Tribunale di Padova una sentenza che, disapplicato un provvedimento prefettizio, ordinava al Sindaco del Comune di Campodarsego l’immediata iscrizione del ricorrente all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Avverso tale pronuncia, non ancora passata in giudicato per la pendenza dell’appello dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, il ricorrente proponeva dinanzi al TAR Veneto ricorso per ottemperanza, al fine di ottenere l’esecuzione dell’ordine di iscrizione anagrafica. Il Comune si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto del passaggio in giudicato della sentenza azionata.

La Motivazione della Corte

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione preliminare del Comune. Il Collegio ha rilevato che l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sole sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, finalizzate all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il codice del processo amministrativo, pertanto, non estende la cognizione del giudice amministrativo alle sentenze del giudice ordinario non passate in giudicato. Tale conclusione, ha osservato il Tribunale, era già imposta dall’art. 37, comma 1, della legge n. 1034 del 1971, che subordinava la competenza dei TAR all’esistenza del giudicato dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Collegio ha richiamato l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 122 del 2005, che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 citato, evidenziando come il giudizio di ottemperanza comporti l’esercizio di una giurisdizione estesa al merito e come siano differenti le azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario. Tali argomentazioni, ad avviso del TAR, sono predicabili anche rispetto alla disciplina processuale vigente, stante la sostanziale continuità tra la norma abrogata e l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

In ragione della soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente. Il Collegio ha inoltre disposto la revoca dell’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 122 e 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la palese inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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