Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1218 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali e persegue una finalità prevalentemente sollecitatoria, più che punitiva. L’istanza di riunione di ricorsi seriali non si fonda sulla sola identità di materia né sull’identità parziale dello studio legale patrocinatore.
Il Fatto
La ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente e a pagare le spese di lite.
La sentenza è stata notificata, ma non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva. Il titolo risulta passato in giudicato. Il Ministero, costituendosi, ha chiesto la riunione dei ricorsi patrocinati dal medesimo studio legale e l’adeguamento delle spese, rappresentando il contenzioso di massa sulla c.d. carta docente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’istanza di riunione proposta dalla difesa erariale. La ritiene non meritevole di accoglimento: non basta l’identità della materia e delle questioni dibattute nei giudizi seriali, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore. La finalità di ridurre l’onere delle spese non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando l’esito vittorioso di liti su somme individualmente esigue.
Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Risulta decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, secondo cui prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto.
Il Collegio ricorda inoltre che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più la formula esecutiva, ma la semplice copia conforme all’originale. Sussistono quindi le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Non essendo contestato l’inadempimento, il ricorso è accolto con condanna all’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione.
In caso di persistente inadempimento, si nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato del pagamento o dell’accredito sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996. Le norme di bilancio hanno efficacia meramente interna e non possono ostacolare la soddisfazione del creditore.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo giustifica l’applicazione della misura, ma con finalità sollecitatoria: la quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, dovendosi bilanciare funzione sanzionatoria e incentivo all’adempimento. L’importo è commisurato agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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